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Prorogata di altri sei mesi la scadenza per presentare la richiesta di saldo del Cis, il Contributo di immediato sostegno per i cittadini la cui abitazione principale sia stata allagata o direttamente interessata da frane e smottamenti che l’abbiano resa non utilizzabile. Di fatto, sarà possibile presentare la domanda di saldo non entro il 31 dicembre 2023, bensì entro il 30 settembre 2024.

Sul sito della Protezione civile regionale è stata pubblicata la notizia della proroga, stabilita dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha accolto la richiesta della Regione Emilia-Romagna che si è fatta portavoce delle necessità e dei bisogni espressi dal territorio.

Ordinanza n. 1080 del 15-03-2024

Tutti i cittadini che hanno presentato il modulo per il contributo di immediato sostegno (CIS) sono tenuti entro il 31 Ottobre (prorogato al 30 settembre 2024) a presentare le domande di saldo.

La domanda di saldo, disponibile in formato word e pdf, potrà essere presentata e protocollata presso gli sportelli URP dei Comuni della Vallata compilata in ogni sua parte o tramite PEC agli indirizzi dei 4 Comuni:

comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it;

comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it;

comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it;

comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

Chiunque avesse bisogno di informazioni e chiarimenti può rivolgersi agli uffici tecnici dei Comuni nelle giornate e orari di apertura.

Al fine della compilazione corretta del documento si ricorda che:

Per l’erogazione del saldo viene verificata, anche a campione, la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell’elenco allegato al modulo A1 e B1 e si determina l’ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5000 euro, esclusa l’integrazione forfettaria prevista in caso di redazione della perizia.

Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la compilazione del modulo B1 e mediante la presentazione di documentazione giustificativa di spesa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti”), anche riferita all’acconto percepito, ad eccezione della quota forfettaria di 750,00 euro.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “). È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 999/2023.

Anche qualora la spesa sostenuta non superi l'importo dell'acconto, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3000 euro) presentando il modulo B1. Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

Non sono ammesse le cosiddette “autofatture” in caso di lavori in “amministrazione diretta” con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, presso terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.

Tenuto conto dell'elevato numero di domande di acconto ricevute, le domande di saldo saranno istruite solo al completamento delle verifiche sulle domande di acconto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è il 30 marzo 2024 (prorogato al 30 settembre 2024).

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Ultimo aggiornamento: 22-03-2024, 10:30